Esenzione ticket sanitari (riferimenti: DPCM del 28.11.2003)
Le coppie degli aspiranti genitori adottivi hanno diritto all’esenzione dei ticket sanitari per ottenere il decreto di idoneità ed hanno diritto all’esenzione costi per i documenti richiesti dall’autorità straniera del paese di origine del minore da adottare.

Anticipo del TFR (riferimenti: regolamento TFR)
L’adozione internazionale comporta ovviamente perché vada a buon fine che gli aspiranti genitori adottivi trascorrano un periodo di permanenza all’estero. Questo periodo è molto variabile in funzione della normativa vigente nel paese estero in cui si conduce l’adozione.Per trascorrere questo periodo all’estero si ha diritto ad usufruire di un congedo facoltativo di durata pari al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione.Poiché il congedo non comporta né indennità né retribuzione, può essere chiesto un anticipo del TFR, che viene corrisposto con la retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo. Per avere l’anticipo del TFR è indispensabile che l’Ente autorizzato certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero.

Spese deducibili al 50% per l’adozione internazionale (riferimenti: DPCM del 27.04.2006, risoluzione agenzia delle entrate n.77/E del 28.05.2004, risoluzione ministeriale n.55 del 08.05.2000)
È possibile dedurre nella presentazione dell’UNICO o del 730 il 50% delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione. A titolo esemplificativo le spese ch possono essere dedotte sono: i costi sostenuti per gli incontri con l’Ente autorizzato, la legalizzazione dei documenti, la traduzione dei documenti, la richiesta dei visti, i trasferimenti, i costi di soggiorno, alla quota associativa nel caso in cui la procedura sia seguita da un ente autorizzato, di altri costi documentati finalizzati all’adozione.Perché si possa procedere con la deduzione dei costi è necessario che questi siano certificati dall’Ente autorizzato al quale è stato dato mandato per la procedura di adozione.

Congedi parentali (riferimenti: circolare INPS n.16 del 04.02.2008 e art.27 D.Lgs n.151 del 26.03.2001)
Con il 2008 il trattamento dei genitori adottivi e affidatari è equiparato a quello dei genitori naturali per i congedi di maternità, paternità e parentali, a prescindere dall’età del bambino. A stabilirlo la Finanziaria 2008 che introduce una serie di altre novità in merito ai congedi. La nuova normativa consente infatti di avere un congedo di 5 mesi retribuito in caso di adozione e di 3 per l’affido.
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino, ma non oltre il compimento della maggiore età.
L’Inps, con la circolare n.16 del 4 febbraio 2008, ha reso nota la nuova disciplina relativa al congedo di maternità/paternità ed al congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.
L’art. 2, commi 452 e 453 della Finanziaria 2008 hanno riformato l’art. 26 del decreto legislativo 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) in merito alle adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 e per gli ingressi avvenuti nell’anno 2007 per i quali non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Da tale data, in particolare, la lavoratrice che adotta un minore italiano o straniero ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo di cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione e tale diritto spetta per l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.
L’Inps, tuttavia, ha precisato che il periodo di congedo aumenta da 3 a 5 mesi per gli ingressi avvenuti nel 2007 solo se tali periodi ricadono dal 1° gennaio 2008 e che l’estensione di due mesi è fruibile anche se gli interessati hanno goduto interamente dei 3 mesi previgenti nel 2007, purché non sia decorso il periodo dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Per le adozioni nazionali, il congedo spetta per i primi cinque mesi a partire dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore in famiglia, cui si aggiunge anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata, per un periodo complessivo di congedo di 5 mesi e 1 giorno.
Tali disposizioni si applicano anche quando il minore si trovi in affidamento preadottivo e il diritto al congedo cessa nel caso in cui l’affidamento sia revocato dal tribunale.
Nel caso di adozioni internazionali, il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia (risultante dall’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) cui si aggiunge il giorno di effettivo ingresso in Italia, raggiungendo la durata complessiva di 5 mesi ed 1 giorno.
L’Inps ha precisato che, fermo restando il periodo massimo di astensione, il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, dando alla lavoratrice la possibilità di recarsi all’estero per incontrare il minore e di portare a termine gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Il congedo, inoltre, può essere fruito in modo frazionato e, oltre al congedo di maternità, la lavoratrice può richiedere ulteriori periodi di congedo non retribuiti e non indennizzati.
Come per le adozioni nazionali, anche nel caso di quelle internazionali le nuove disposizioni si applicano anche quando il minore si trovi in affidamento preadottivo.In merito all’affidamento, l’Inps ha precisato che la lavoratrice cui sia affidato un minore in modo non preadottivo può beneficiare dell’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi frazionabile entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata.
In caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo, l’astensione dal lavoro spetta al padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua e le condizioni per la fruizione sono le stesse previste per la madre avente diritto.
Infine, in merito alla disciplina dei congedi parentali, l’Inps ha reso noto che i genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque entro il compimento della maggiore età.
Per i congedi parentali il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Per richiedere il congedo maternità, gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti, in base all’articolo 1, comma 783, legge 296/2006:

  • copia di un documento di identità del richiedente
  • modulo di domanda MAT da reperire sul sito INPS

inoltre:

  • in caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali è necessario allegare la copia del provvedimento di adozione o di affidamento e la copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia,
  • in caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali bisogna allegare alla domanda di congedo maternità o paternità anche la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in Italia,
  • in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione della sentenza nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori (o autocertificazione,
  • nel caso di periodi di permanenza all’estero: certificazione dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazionale che attesta la durata di tali periodi,
  • nel caso di affidamenti non preadottivi (articolo 2 e seguenti L. 184/1983): copia del provvedimento dell’Autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Nei primi 5 mesi dall’ingresso in famiglia del minore si ha diritto ad un congedo retribuito all’80%, che può passare al 100% quando l’azienda contribuisce ad integrare il 100%.
Entro gli 8 anni di ingresso del bambino in famiglia i genitori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente per un periodo complessivo non superiore a 11 mesi e non oltre il compimento della maggiore età del minore. L’indennità in questo caso è pari al 30% dello stipendio o della retribuzione convenzionale e spetta per un periodo massimo di 6 mesi complessivo fra i genitori.

Permessi per allattamento (riferimento Sentenza Corte Costituzionale n.104 del 01.04.2003)
I permessi di allattamento devono essere estesi anche ai genitori adottivi o affidatari nel primo anno di ingresso del minore in famiglia indipendentemente dall’età del minore.La sentenza della corte costituzionale n.104 ha modificato la legge sulla tutela della maternità e paternità estendendo la fruizione degli ex-permessi di allattamento a tutti i casi di adozione ed affidamento entro il primo anno di ingresso del minore in famiglia.

Assegno di maternità (riferimento art.66 L.448 del 23.12.98, art.49 L.488 del 23.12.99, art.10 DPCM 452 del 21.12.2000, DPCM 337 del 25.05.01)
I genitori adottivi hanno diritto ad un assegno di maternità previa domanda da presentare al comune di residenza.Con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, sono state introdotte, in materia di assegni di maternità, delle importanti novità riguardo all’indennità che viene riconosciuta per gli affidamenti preadottivi e per l’adozione. In particolare, l’assegno di maternità, rispetto alla durata ‘classica’ di tre mesi, spetta in tal caso per cinque mesi, a partire dall’ingresso del bambino in famiglia, e senza alcun limite di età.Le nuove norme, nello specifico, sono valide per tutte quelle adozioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2008, ma anche per quelle per cui, essendo state regolarizzate nel 2007, non sono trascorsi cinque mesi dall’arrivo in Italia o dall’ingresso in famiglia del bambino.

L’indennità di maternità, secondo quanto precisa l’INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, spetta al padre nel caso in cui la madre non ne usufruisca; inoltre, l’assegno può essere richiesto anche nei casi in cui si trascorrano dei periodi di permanenza all’estero.

Per la presentazione della domanda di assegno di maternità occorre rivolgersi agli uffici dell’INPS di residenza, ai patronati oppure al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente sia un lavoratore con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.La domanda può essere presentata solo se:

  1. la fascia di reddito annuo non è superiore a 31.223,51 € per l’anno 2008 Per un nucleo familiare di tre persone
  2. non si beneficia della indennità di maternità

Inoltre la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall’ingresso in famiglia del minore.L’assegno viene inviato dall’INPS al domicilio del richiedente o tramite accredito sul conto corrente bancario.

Ulteriori informazioni sulla maternità possono essere tratte dal sito INPS.