Art. 1 Denominazione
A norma della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) è costituita una Associazione denominata “Associazione Genitori Adottati – Sostegno Adozioni Sardegna” (di seguito nominata AGA). L’Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” a norma e ai sensi del decreto legislativo 450/1997. Essa è regolata dal presente statuto e può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea.
Art. 2 Assenza scopo di lucro
L’Associazione AGA non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, e in quello della formazione.
Art. 3 Gratuità delle prestazioni
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 4 Sede
L’Associazione AGA ha sede legale attualmente in Cagliari via Claudio Villa n. 40. La sede legale dell’AGA può essere modificata con decisione verbalizzata del Consiglio Direttivo. L’Associazione è strutturata su tutto il territorio della Regione Sardegna e si articola in sezioni locali di cui al successivo art. 16 Le nuove sezioni vengono istituite con delibera del Consiglio direttivo di cui al successivo art. 19 da assumersi nei modi stabiliti dagli articoli successivi del presente statuto e dal regolamenti.
Art. 5 Durata
L’Associazione AGA ha durata illimitata.
Art. 6 Statuto dell’Associazione
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’Associazione. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea.
Art. 7 Finalità
L’ Associazione AGA nasce dall’esigenza di alcune famiglie che hanno intrapreso il percorso dell’adozione internazionale e/o nazionale di formarsi, informarsi e conoscere le tematiche e le modalità del percorso adottivo e del post-adozione, per poterne affrontare consapevolmente le eventuali problematiche. L’Associazione AGA riunisce famiglie che vogliono intraprendere, hanno intrapreso o hanno concluso un percorso adottivo Per questo motivo l’AGA persegue le seguenti finalità: – promuovere la conoscenza e la diffusione dell’istituto dell’adozione nazionale e internazionale, nonché della cultura dell’adozione, dell’accoglienza e dell’accettazione presso la società e le sue strutture, attraverso contatti fra persone, famiglie, istituzioni, enti ed altre associazioni e stimolando il confronto tra territori ed istituzioni di ogni grado e genere sui temi dell’adozione. – promuovere attività a sostegno delle famiglie socie, affinché venga riconosciuto ai propri figli adottivi il diritto, che ogni bambino ha, ad una famiglia, quale luogo naturale e privilegiato dell’affetto e dell’amore per ogni persona umana e per il superamento e l’abbattimento di ogni ostacolo che impedisca la loro piena integrazione sociale; – agire a supporto delle famiglie associate, non gestendo direttamente i servizi, ma sollecitando le autorità e gli enti pubblici e privati a svolgere efficacemente il loro dovere; – impegnarsi nella difesa e promozione dei diritti scolastici, civili, sociali e sanitari, per un nuovo modello di sicurezza sociale che consideri la famiglia quale risorsa fondamentale della vita delle persone; mettendo in atto iniziative a favore dei diritti dell’infanzia e di quella abbandonata e/o in difficoltà. – mostrare come la presenza di un figlio adottato fornisca numerosi stimoli per un arricchimento umano, morale e sociale sia per la famiglia stessa che per la società che la circonda.
Art. 8 Scopi
L’Associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia. L’Associazione può aderire o convenzionarsi con altre Associazioni, Federazioni, Fondazioni e/o Enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche.
Sono scopi dell’AGA:
a) Riunire genitori e parenti dei bambini adottati al fine di migliorarne ogni capacità, fisica, personale e di relazione, per il raggiungimento del massimo sviluppo del potenziale umano.
b) incentivare la collaborazione tra le famiglie promuovendo e coordinando uno o più gruppi di auto-aiuto nei quali coppie di genitori possono trovarsi assieme per conoscersi e confrontare le diverse esperienze per lo scambio di tutte le informazioni che possano favorire una piena crescita dei figli adottivi.
c) Favorire scambi di esperienze fra figli adottivi per aiutarli e sostenerli nel loro percorso di vita.
d) Dare solidarietà alle famiglie associate che si trovino in particolare condizioni di disagio.
e) Garantire la tutela dei soci effettivi nei confronti di ogni tipo di struttura sanitaria e/o amministrativa, pubblica e/o privata, nazionale e/o estera.
f) Promuovere atti presso le Pubbliche Amministrazioni affinché diano l’assistenza morale ed economica necessaria alla piena inclusione sociale dei figli adottivi attraverso leggi in materia socio-sanitaria, in ambito regionale, nazionale e comunitario, nel rispetto della Convenzione dell’Aja (1993).
g) Promuovere ogni forma di efficace utilizzazione delle provvidenze previste direttamente o implicitamente dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria a favore dei bambini adottati e delle famiglie adottive in genere.
h) Sostenere l’inserimento dei bambini adottivi nelle scuole pubbliche e/o private nei modi e nelle forme più adatte e se è necessario organizzare attività formative, informative e psico-pedagogiche per portare i bambini stessi a livelli di integrazione sociale più elevati possibili.
i) Promuovere, progettare, organizzare e gestire attività di formazione professionale per il personale docente e non docente.
j) Promuovere convegni, conferenze e attività socio-culturali e sportive al fine di raccogliere fondi per divulgare informazioni sull’adozione.
k) Tenere contatti con tutte le associazioni che si occupano di adozione, per coordinare con esse attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività effettuate nell’ambito delle singole associazioni.
l) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso la disponibilità all’accoglienza;
m) promuovere iniziative di informazione, conoscenza, collaborazione e sostegno dei paesi stranieri di provenienza dei minori adottati;
Art. 9 Disciplina
Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell’Associazione nonché i rapporti fra Associazioni e soci relativamente alle attività stesse.
Art. 10 Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da: 1. il Fondo di Dotazione iniziale; 2. beni mobili ed immobili presenti e futuri; 3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.
Art. 11 Entrate
L’AGA trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate: 1. dalle quote annue di iscrizione; 2. contributi privati e pubblici; 3. contributi di Organismi internazionali; 4. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio; 5. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi; 6. da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali. Quanto sopra esposto dovrà essere regolarmente approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 Soci
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e altre associazioni, italiane o straniere, in numero illimitato.
Nell’ambito dell’Associazione si distinguono: soci fondatori, soci effettivi, soci sostenitori, soci benemeriti, e soci onorari cosi individuati:
a) fondatori: sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Essi hanno diritto di voto in Assemblea ed hanno le stesse competenze dei soci effettivi.
b) effettivi: possono essere soci dell’AGA i genitori adottivi e gli stessi adottati maggiorenni oppure un loro familiare che riconosca il più alto valore e dignità umana, sociale e politica della persona adottata, nonché genitori che abbiano iniziato un percorso che porti all’adozione.
c) sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta o che facciano una donazione.
d) benemeriti: le persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle categorie precedenti abbiano reso particolari servigi alla vita dell’Associazione. e) onorari: le persone eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all’Associazione, cui il Consiglio Direttivo crede conveniente tributare tale omaggio.
I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a cariche sociali. I soci dovranno versare la quota associativa annua, periodicamente stabilita, anche a mezzo di regolamento interno, dal Consiglio Direttivo e che vale per l’anno legale in cui è versata.
Ai sensi dell’art. 24 Cod. Civ., e dell’art. 5, comma A – quinquies lettera f), D. Lgs. 460/1997, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.
Art. 13 Benemerenze
La qualità di socio benemerito viene conferita dall’Assemblea dei soci.
Art. 14 Ammissione
I nuovi soci sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione del Consiglio Direttivo ed acquisiscono immediatamente la qualità di soci con pienezza di diritti. Per il solo fatto di avere presentato la domanda di ammissione, si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto e le eventuali modificazioni regolarmente approvate.
Art. 15 Compatibilità
Essere socio dell’AGA non è incompatibile con l’essere socio di altre Associazioni similari.
Art. 16 Doveri
I soci effettivi collaborano attivamente con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto. I soci effettivi possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite. L’AGA garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell’associazione.
Art. 17 Perdita di qualità di socio
La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso. Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Il socio recesso si incarica di restituire gli eventuali beni presi in prestito dall’Associazione e di regolarizzare la sua posizione nel caso di incarichi particolari.
Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d’ufficio il Socio che:
a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;
b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
c) non partecipa senza motivo alla vita dell’Associazione e non collabori con essa.
Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell’Associazione. Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare l’esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all’attività dell’Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:
a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione;
c) leda l’immagine dell’Associazione. L’esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri per esporre in tale sede le proprie ragioni.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.
Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente. l soci receduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all’Associazione come pure per gli eredi del socio defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né sul contributi versati
Art. 18 Composizione degli Organi Associativi
La struttura organizzativa dell’Associazione si articola come segue:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente
e) il Tesoriere
f) il Segretario
g) il Collegio dei Revisori;
h) il Collegio dei Probiviri;
i) Sezioni Locali.
Art. 19 Assemblea dei Soci
L’assemblea e l’organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, secondo quanto infra precisato. Essa inoltre: – provvede alla nomina del consiglio direttivo, e del collegio dei revisori dei conti; – delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione; – delibera sulle modifiche al presente statuto; – approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione; – delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; – delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi aderenti o da almeno due terzi dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data della riunione, con l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno
Art. 20 Deliberazioni Assembleari
Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare in merito all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per deliberare sugli indirizzi generali assunti dall’Associazione. I Soci sono convocati a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
L’Assemblea dei Soci in forma Straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea dei Soci in forma Ordinaria. L’Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento dall’Associazione e la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri.
Per le validità delle Assemblee (Ordinarie e Straordinarie), in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei Soci o loro delegati. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, se non è presente la maggioranza dei Soci o loro delegati, l’Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci o loro delegati intervenuti, ad esclusione di quanto previsto dal comma successivo.
A norma dell’articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Le deliberazioni delle Assemblee dei Soci sono assunte a maggioranza dei Soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.
La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio che non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea. I lavori dell’Assemblea, qualora ci si trovi in assenza di un Consiglio Direttivo, si aprono con l’elezione del Presidente, del verbalista e con l’approvazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea dei Soci di norma è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza l’Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente dell’Associazione. Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell’Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dall’Associazione.
Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto deliberativo. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale. L’elezione dei membri dei Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti deve essere effettuata a scrutinio segreto; risultano eletti i soci che hanno ricevuto maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze. Per queste votazioni, ciascun elettore esprime tante preferenze quanti sono gli eligendi.
Art. 21 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da 3 a 9 soci, eletti dall’Assemblea dei Soci ogni 3 anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario eletti all’interno del Consiglio Direttivo. l componenti del Consiglio sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all’Assemblea.
ln particolare si occupa:
1. di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
2. della convocazione delle Assemblee dei Soci;
3. di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea;
4. di aprire nuove sezioni, chiudere sezioni già attive qualora vengano a mancare soci disponibili a gestirle,
a) nominare il responsabile delle nuove sezioni;
5. di demandare ad uno o più consiglieri o ai soci lo svolgimento di determinati incarichi;
6. di predisporre il bilancio preventivo dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
7. di predisporre il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
8. di redigere la Relazione annuale;
9. di emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell’ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni; 10. di assumere eventuale personale dipendente; 11. di vigilare sul buon funzionamento dell’Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio prepara e stila un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici della vita dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di convocare l’Assemblea dei Soci in una sede diversa dalla sede legale dell’Associazione. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell’ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.
I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l’Assemblea per nuove elezioni. I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente, salvo ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell’Associazione, nell’esplicazione del loro mandato.
Art. 22 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche se in una sede diversa da quella legale, su invito del Presidente dell’Associazione ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno dieci giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o in assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in casi di sua assenza o di impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
` Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e con l’astensione dell’interessato, quando trattasi di affari e di persone verso cui qualche consigliere abbia interesse diretto.
l consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio sono considerati dimissionari. Il Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri compreso il presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dall’assemblea dei soci, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci effettivi dell’Associazione. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Qualora le circostanze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi membri poteri di rappresentanza e le procure necessarie per l’espletamento degli scopi sociali.
Art. 23 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento à sostituito dal Vicepresidente, anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.
In particolare il Presidente si preoccupa:
1. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni;
2. di decidere, entro i limiti definiti nel regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell’Associazione;
3. di verificare le deleghe ed il diritto ad intervenire nell’Assemblea dei Soci.
Spettano inoltre al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Art. 24 Tesoriere e Segretario
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.
Art. 25 Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è eletto dall’assemblea dei soci con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo e qualora l’assemblea stessa lo ritenga necessario e nei casi espressamente previsti dalla legge.
È composto di tre membri. Esso provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rinominati.
Sono funzioni dei revisori dei conti:
a) verificare le scritture contabili e l’andamento amministrativo dell’Associazione;
b) esaminare ed esprimere pareri sul bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 26 Il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. i componenti cosi nominati scadono con gli altri componenti. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. ll Collegio: – ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; – giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 27 Esercizio sociale e Bilancio
L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esclusivamente per il primo esercizio il periodo si intende dalla data di costituzione al 31 dicembre dello stesso anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 28 Scioglimento dell’Associazione
L`Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall’Assemblea dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, dovrà essere devoluto ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con finalità ed ambiti d’intervento analoghi a quelli dell’Associazione, indicati espressamente dall’Assemblea. Nella deliberazione si procederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 29 Normativa Finale
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme speciali sulle associazioni riconosciute senza fini di lucro e con finalità di pubblica utilità, e quanto previsto nel codice civile e normativa vigente.